(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 58
                         del 22 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. I Commissari straordinari degli enti dipendenti  dalla  Regione,
in  carica  alla data del 30 giugno 1996 a seguito dello scioglimento
dei consigli di amministrazione degli enti medesimi,  possono  essere
prorogati  dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di
mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In caso di rinuncia da parte  dei  Commissari  interessanti,  la
Giunta regionale procede alla nomina di altri Commissari straordinari
che restano in carica per la durata massima di cui al comma 1.